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giovedì 24 settembre 2009

Canone acque reflue: si può chiedere il rimborso al Comune

Nel mese di agosto in questo blog e nel sito dell'Associazione 22 Ottobre si è fatto ha più volte riferimento al problema del pagamento del canone per la depurazione delle acque reflue richiesto per intero ai cittadini colpiti dall'alluvione che, come è noto, non hanno usufruito del servizio per lunghi periodi. A questo proposito faccio riferimento agli articoli pubblicati qui da Rita Lai il 22 agosto e da Gianleonardo Corda nel blog dell'Associazione 22 Ottobre il 26 agosto .
Ricevo e pubblico volentieri un approfondimento di Luca Madeddu su questo tema che approfondisce e chiarisce ulteriormente la situazione.


di Luca Madeddu

Con la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, il Giudice delle Leggi ha sancito il principio in base al quale non può essere richiesta la tariffa di depurazione fognaria ai cittadini che non usufruiscono del servizio quando questo è assente o inattivo.
Con riferimento alle fatturazioni per i servizi di fognatura e depurazione successivi agli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008 e, della sentenza della Corte costituzionale n335/2008, dobbiamo preliminarmente costatare che l’importo richiesto assume la veste di tariffa e non di tassa. Il sistema tariffario, che compare sul sito del Comune di Capoterra, prevede due voci la cui somma determina il totale da corrispondere al gestore del servizio di depurazione.
Esso è cosi composto:

tariffe fogna e depurazione (deliberazione n. 153 del 16/07/2003)


  • a) Servizio fognatura:- tariffa base € 0,10531 per mc.;

  • b) Servizio depurazione:- tariffa base € 0,30986 per mc.;

In base alla sentenza suddetta, entrambe le voci che determinano il “quantum” da pagare, servizio fognatura, servizio depurazione, dovrebbero concorrere a quantificare il totale del rimborso.


Gennaio 2009 - Le fognature di Poggio riversano i liquami nel Rio S. Girolamo

Difatti, la norma censurata, “imponendo l’obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994 che, come si è visto, è invece fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio, per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione”. Neppure potrebbe opporsi”- soggiunge la Corte costituzionale – “che la denunciata irragionevolezza non sussiste in considerazione di un’adombrata natura di prelievo tributario della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione. L’unitarietà della tariffa impedisce, infatti, di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea, e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura contrattuale”.

Questo significa che il rapporto tra il contribuente, destinatario del servizio, e l’ente erogatore del servizio e di tipo contrattuale e in mancanza della causa giustificativa del pagamento (la depurazione delle acque reflue) sussistono i requisiti di cui all’art 2033 del codice civile che vuole che a fronte di pagamenti non dovuti si abbia diritto alla restituzione di quanto versato.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, i gestori del servizio idrico integrato, si trovavano a dover sacrificare circa 350 milioni di euro l’anno più le somme pregresse per un ammontare complessivo di circa 3.2 miliardi di euro. Al fine di “porre riparo” in qualche modo al pronunciamento del Giudice delle Leggi, si è tentato inizialmente di limitare le perdite attraverso un aumento delle tariffe poiché il legislatore mostrava serie difficoltà nel trovare una soluzione capace di rimediare a una perdita così consistente.

Naturalmente l’abile legislatore è riuscito in qualche modo a limitare gli effetti della sentenza.
Con la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 sembrerebbe che il legislatore abbia posto un limite al totale delle restituzioni dovute. La Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, prevede che i clienti allacciati alla rete fognaria, ma con scarico non depurato, possano avere una tariffa di depurazione diversa dai clienti con scarico depurato. La competenza a determinare le tariffe di depurazione, sia per il periodo passato, sia per il periodo futuro, per gli utenti non depurati, è stata demandata dalla succitata legge 13 alle Agenzie di ATO, che devono ottemperare entro giugno 2009.

Tale tariffa dovrà tener conto dei costi già sostenuti per progettazione e parziale realizzazione degli interventi volti alla depurazione degli scarichi. Infatti, seguendo il disposto dell’art. 8sexies, il legislatore ha ridefinito il concetto di servizio di depurazione comprendendo in esso “i costi di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione e connessi investimenti”, i quali sono assunti a “componenti vincolati della tariffa del servizio idrico integrato”, che, per effetto della nuova legge, concorreranno alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Infatti, ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell’art. 8sexies, tale componente è dovuta.“nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”.
Questo significa che secondo il legislatore i costi relativi alla progettazione e realizzazione sono comunque a carico dei contribuenti i quali concorrono attraverso il pagamento della quota tariffa “servizio di depurazione” che deve essere comunque pagata.
Obbligato alla restituzione della parte rimanente è il Comune che ha percepito le somme non dovute, in quanto la ripetizione dell’indebito oggettivo rappresenta un’azione restitutoria (e non risarcitoria) a carattere generale, che è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento (Cass.civ, sent. n. 5926/1995).
Non vorrei sbagliare ma dubito che il comune adotti un provvedimento in autotutela e restituisca le somme non dovute. Il cittadino dovrà presentare personalmente istanza di autotutela chiedendo il rimborso delle somme versate e non dovute. Inutile dire che il medesimo discorso vale anche per le tariffe relative ai consumi idrici ai quali è stata applicata la regolare tariffa sebbene le ordinanze sindacali ne abbiano limitato l’utilizzo.
Io ho preparato una bozza di massima ma ho bisogno di sapere, per perfezionarla, se il servizio fognatura del comune di Capoterra è gestito dal comune o da Abbanoa. Purtroppo nel sito non ho trovato nulla a riguardo. Questo per capire se l’esenzione riguarderà solo una delle voci della tariffa o entrambe.
Chi trovasse qualche notizia utile può inviarmi una mail al seguente indirizzo mail: lucamadeddu@yahoo.it

1 commento:

gianleonardo corda ha detto...

Il giorno 16.09.2009, con Delibera di Giunta n. 158, è stato rideterminato il canone di depurazione dei quartieri colpiti dall'evento.
Se può essere considerata una ovvia vittoria da parte delle persone che a buon diritto ne chiedevano il ricalcolo, non deve essere sottaciuto che è sempre difficile, se non si alza un po la voce, far valere i propri diritti.

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