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giovedì 13 aprile 2017

Una montagna di burocrazia. Per il ponte di Poggio la politica deve trovare una strada di buon senso

Mi sono preso la briga di andare a leggere, anzi, di cercare di leggere, un documento dal titolo promettente: “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”. Lo trovate su Internet a questo indirizzo.
Dato che vicino a casa mia (ma il mio interesse sarebbe identico che si trattasse di 20 o 200 km da casa mia) la Regione sta cercando di costruire un mostro di cemento armato che viene considerato indispensabile per "mettere in sicurezza" anche me, vorrei capire meglio cosa sta facendo la Regione per proteggermi e perchè, per farlo, deve anche rovinare il posto in cui vivo.

Cercando di sfogliare questo documento, per capirci qualcosa, rimango immediatamente colpito dal quadro normativo, cioè dall'insieme di leggi, norme, circolari e direttive che, in pratica, dovrei conoscere per procedere nella lettura con un minimo di cognizione di causa. 
Leggetelo anche voi. Se vi va cercatevi ogni singolo documento e leggetevelo. Io vi lascio con una considerazione e qualche domanda: ci rendiamo conto di quanto sia complicata la nostra burocrazia e di come sia facile impantanarsi dentro di essa oppure trovare soluzioni che potrebbero essere anche una opposta all'altra? Ecco perchè dico che la politica può facilmente trovare, in questa montagna di riferimenti la risposta che piu' le fa comodo. Potrebbe quindi trovare una norma (ed esiste) secondo cui non si può fare altro che un mega ponte, rovinando una bella località collinare, ma, la stessa politica, VOLENDO, potrebbe trovare risposte molto diverse che vadano incontro non solo alle esigenze di sicurezza, ma anche a quelle della tutela del paessaggio e di realizzazre le aspirazioni delle persone che nel territorio ci vivono.
Un saluto a tutti

Eccovi il quadro nomativo.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Ai fini dell’elaborazione del presente Manuale Operativo è stato considerato:

• che l’art. 117, comma III della Costituzione individua la Protezione Civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” 8/67

• che il D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998, tra l’altro, al Capo VIII “Protezione Civile” del Titolo III (art. 107- 109) conferisce alle regioni le funzioni relative all’attuazione degli interventi urgenti di cui alla lett. b) della legge n. 225/1992; • che la legge n. 225/1992 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile costituisce la principale fonte normativa in materia di Protezione Civile;

• che la legge n. 225/1992 è stata modificata dal Decreto-Legge n. 343 del 7 settembre 2001, che reca “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, convertito con modificazioni dalla legge n. 401/2001; • che il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.100/2012, recante “disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” ha apportato diverse ed ulteriori modifiche alla legge n. 225/1992;

• che l’art. 1 bis del Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012, inserito in sede di conversione dall’art. 1 comma 1 della legge n. 100/2012 prevede “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il Piano regionale di Protezione Civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e il ricorso a un Piano di prevenzione dei rischi (…)”

• che l’art. 3 bis della legge n. 225/1992, così come introdotto dal Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2012, prevede, in particolare che nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, “(…) il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle regioni, attraverso la rete dei centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (…) dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del medesimo articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al Decreto-Legge n. 180 del 11 giugno 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267/1998, e al Decreto-Legge n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365/2000, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti (…)”;

 • che l'art. 15 comma 3 bis della legge n. 225/1992, aggiunto dal Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 100/2012, ha posto in capo ai Comuni l'approvazione con deliberazione consiliare, entro il 12 ottobre 2012, del piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali;

 • che il D.Lgs 49/2010 all'art. 7 comma 3 lettera b) reca “le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini 9/67 di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene;

 • che la legge quadro n. 266 del 11 agosto 1991 stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

• che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, detta nuove norme sulla disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile;

• che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 1 febbraio 2013 e in vigore dal 1 agosto 2013, reca gli indirizzi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

• che il R.D. n. 2669/1937, detta norme sull’organizzazione funzionale ed operativa del Servizio di Piena e di pronto intervento idraulico, nonché sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica come classificate dal R.D. n. 523/1904;

• che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006); • che il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino unico regionale (P.A.I.), redatto ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

• che la Circolare P.C.M. n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 reca “Disposizioni attuative e integrative in materia di dighe” e stabilisce per “i concessionari o proprietari delle opere di sbarramento l’obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento”;

• che la Circolare P.C.M. n. DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 reca “Disposizioni inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe” regolando il comportamento dei gestori per ogni singola diga attraverso il Documento di Protezione Civile (DPC) emesso dalle Prefetture;

• che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4/11/2014) reca “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, sostituendo la Circolare P.C.M. del 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integrando altresì le disposizioni di cui alla Circolare P.C.M. del 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004; 10/67

• che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (d’innanzi Dir.P.C.M.) del 27 febbraio 2004 prevede “indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico”;

• che la Dir.P.C.M. del 27 febbraio 2004 demanda alle regioni il compito di organizzare un efficace ed efficiente servizio di Presidio territoriale Idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del servizio stesso;

• che la Dir.P.C.M. del 27 febbraio 2004 demanda alle regioni l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del Presidio territoriale Idraulico nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino idrografico;

• che la Dir.P.C.M. del 25 febbraio 2005 modifica ed integra la Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004, ed introduce ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile;

• che la Dir.P.C.M. 3 dicembre 2008 - detta “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” e che tali indirizzi operativi possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio cui è soggetto il territorio della Sardegna;

• che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141)

• che la Circolare P.C.M. del 12 ottobre 2012 contiene “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”;

• che la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2014);

• che con Delibera n. 22 del 1 agosto 2012 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Direttiva “disposizioni in ambito di manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti in attuazione degli artt. 13 e 15 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (P.A.I.)”;

• che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura della Regione Sardegna che ai sensi della L.R. 26/1985, svolge a livello regionale compiti di collaborazione nelle attività di protezione civile, funzioni di polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche, nonché quelle derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza;

• che la L.R. n. 25/1988 prevede che le Compagnie Barracellari assicurino il proprio apporto di collaborazione agli interventi di Protezione Civile;

• che L.R. n. 3/1989 reca “Interventi regionali in materia di Protezione Civile”; • che la L.R. n. 24/1999 modificata dalla L.R. 7/2005 prevede che l’Ente Foreste assicuri il proprio apporto di personale e di mezzi sia alle campagne antincendi che agli interventi di Protezione Civile; 11/67

• che la L.R. n. 39/1993 reca “Disciplina dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3.”;

• che la L.R. n. 19/2006 reca “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”;

• che l’art. 12 della L.R. n. 19/2006 istituisce l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna al fine di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione;

• che la L.R. n. 6/2006 reca l’“Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”;

• che la L.R. n. 9/2006, reca il “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e al capo VII “Protezione Civile” indica le funzioni della regione e quelle conferite agli enti locali;

• che la L.R. n. 6/2008, “Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica”, all’art. 3 prevede la possibilità che “Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali”;

• che la L.R. n. 3/2009 all'art.11 comma 6 reca “l'istituzione della Direzione Generale della Protezione Civile”;

• che la L.R. n. 36/2013 reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile e che all'art. 1 istituisce gli uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale;

• che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/24 del 27.10.2011 – prevede la “Definizione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Protezione Civile e modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”;

• che il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 13 gennaio 2012 prevede la “Modifica degli assetti organizzativi della Direzione generale della Protezione Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”;

• che l'ARPAS ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera q della L.R. 6/2006, come modificato dall’art. 5 comma 20 della L.R. n. 3/2008, provvede “alle funzioni di Centro di Competenza a supporto dell'operatività del Centro Funzionale regionale della Protezione Civile di cui al Decreto-Legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004”; • che con Decreto dell’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente n. 11/VI del 27 marzo 2006 è stata approvata la Direttiva Assessoriale del 27.03.2006 recante “Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile”; 12/67

 • che la Regione deve assicurare l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati utili alla prevenzione ed alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica, i collegamenti telematici, le comunicazioni con tutti gli Enti e Organismi aventi rilevanza per l’attività di Protezione Civile e in modo speciale per la gestione delle situazioni di criticità e di emergenza; • che ai fini delle attività di previsione e prevenzione dal rischio idrogeologico ed idraulico la Regione individua le zone di allerta in cui attivare le procedure per contrastare efficacemente l’evento meteorologico atteso;

• che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013 ha istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e che l'iscrizione in tale elenco costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della protezione civile regionale e delle autorità locali di protezione civile (province e comuni) e, pertanto, nel presente Manuale Operativo, ogni riferimento alle Organizzazioni di volontariato deve intendersi alle Organizzazioni iscritte al suddetto Elenco regionale;

 • che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/43 del 17/1/2014 reca indirizzi interpretativi della LR 36/2013 e dispone che, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nell'esercizio, nelle more e per il tempo strettamente necessario a raggiungere la piena ed effettiva operatività dei neo istituiti uffici territoriali di Protezione civile di cui alla LR 36/2013, le funzioni a questi ultimi trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge citata continuano ad essere esercitate dalle Province; • che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/33 del 13/6/2014 detta indirizzi per l’attivazione del Centro Funzionale Decentrato (CFD) per la protezione civile e istituisce il tavolo tecnico per la realizzazione del CFD e la redazione delle procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile; • che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/14 dell'8/7/2014, in attuazione della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0029781 del 6 giugno 2014 “Fenomeni temporaleschi: indicazioni operative ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 c s.m.i. per le Regioni con settore meteo non operativo del Centro Funzionale Decentrato”, prevede che la Direzione generale della Protezione civile avvisi i Comuni anche in caso di emissione di un avviso di criticità ordinaria;

• che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/12 del 2/9/2014 di attivazione del Centro Funzionale Decentrato approva il documento di sintesi nel quale sono riportate le linee fondamentali su cui si basa il progetto del Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, successivamente modificato sulla base delle prescrizioni di cui alla nota prot. RIA/0049524 del 30.09.2014 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DNPC), e conferma, previo nulla osta del Dipartimento nazionale di protezione civile, il 1° ottobre 2014 quale data di avvio in v ia sperimentale del Centro Funzionale Decentrato al fine di garantire, attraverso le strutture del Centro Funzionale Regionale, l’emissione autonoma degli avvisi meteo e di criticità ed i conseguenti allertamenti di protezione civile, ai sensi delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 e del 25.2.2005; 13/67

• che il P.A.I. è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006; • che le norme di attuazione del P.A.I. sono state aggiornate e approvate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008;

• che sono tuttora in corso di approvazione definitiva proposte di variante al P.A.I.;

• che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, con Delibera n. 1 del 20 giugno 2013 e successiva Delibera n. 1 del 5 dicembre 2013, ha approvato definitivamente il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 183/1989;

 • che l’Assessore regionale dei Lavori Pubblici, con decreti nn. 45 del 5.8.2010 e 6 del 11.6.2012, disciplina, per quanto di competenza degli Uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, l’organizzazione del “Servizio di Piena” e “Intervento Idraulico” e del “presidio Territoriale” localizzata ai tratti fluviali interessati dalle opere idrauliche classificate o classificabili di 2ª categoria;

• che la pianificazione comunale e provinciale di protezione civile viene definita sulla scorta delle risultanze del P.A.I. e del P.S.F.F. integrate con ulteriori aree e punti critici, non compresi nei suddetti piani, individuati dagli EE.LL. sulla base della conoscenza del territorio di competenza;

• che il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 21 novembre 2007 prevede l’adozione del “Manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile”; • che l’O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 e l’O.P.C.M. n. 3624 del 22 ottobre 2007 dettano “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;

• che è in fase di discussione in seno alla Commissione Speciale Protezione civile della Conferenza Unificata dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome la proposta di direttiva inerente i criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi di allertamento la cui proposta è stata approvata in sede di riunione tecnica della Commissione speciale in data 8 agosto 2013 che prevede l'adozione di codicicolore per ciascun livello di criticità associato alla definizione dello scenario di evento e dei suoi effetti e danni attesi;

• che è in fase di discussione in seno alla Commissione Speciale Protezione civile della Conferenza Unificata dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome la proposta di direttiva inerente gli indirizzi operativi per l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE sulla predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al Decreto legislativo n. 49/2010.    

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