di Roberto Trudu
Gent.mo Sig. Magi, pur umanamente sorridendo per il suo goffo tentativo di "scroccarmi" una consulenza gratuita, sarei professionalmente tentato di declinare la sua richiesta. Tuttavia comprendo l'italica abitudine di ritenere il lavoro e le ore di studio altrui, merce priva di valore e disponibile per chiunque ritenga di poterne approfittare, e perciò non mi esimerò dal dedicare a Lei e al suo impellente desiderio di conoscenza una minima parte del mio tempo.
Gent.mo Sig. Magi, pur umanamente sorridendo per il suo goffo tentativo di "scroccarmi" una consulenza gratuita, sarei professionalmente tentato di declinare la sua richiesta. Tuttavia comprendo l'italica abitudine di ritenere il lavoro e le ore di studio altrui, merce priva di valore e disponibile per chiunque ritenga di poterne approfittare, e perciò non mi esimerò dal dedicare a Lei e al suo impellente desiderio di conoscenza una minima parte del mio tempo.
Vengo al suo quesito: Se io volessi nella elaborazione del
progetto definitivo modificare sostanzialmente il progetto preliminare immaginando
(ammesso e non concesso che sia d'accordo tutta la popolazione ) un ponte con
strallo a campata unica con forme e materiali totalmente diversi e senza la
rotatoria prevista nel progetto preliminare secondo Lei sarebbe tecnicamente è
giuridicamente possibile?
A fronte di un tale quesito sono sicuro che la maggior parte dei
miei colleghi Le risponderebbe che è assolutamente impossibile, sulla base di
tali a dir poco minimali elementi, rispondere con un accettabile livello
scientifico. Ma sono sicuro che Lei non apprezzerebbe questa risposta e, anzi,
riuscirebbe ad attribuirmi la riprovevole volontà di sfuggire alle domande. Perciò non cercherò rifugio nel pretesto
della domanda tranello e mi presterò a questa prova cruciale.
Partiamo dal "tecnicamente possibile". Nella sua
istanza, Ella, non da conto se intenda un "tecnicamente possibile" in
senso lato, ovvero limitatamente alla tecnica ingegneristica. In questo secondo
caso le segnalo che il "nostro" non è esattamente un attraversamento
fluviale tra i più sfidanti mai sottoposti alla tecnica ingegneristica, anzi
forse è talmente modesto da non richiedere delle tecniche così sofisticate e
non certo a basso impatto visivo, quali quelle del ponte strallato, perciò alla
domanda se sia tecnicamente possibile è difficile trovare una risposta
negativa. Le potrei suggerire soluzioni tecniche nettamente diverse dallo
strallo, ma sono sicuro che la S.V. si sarà già fatto aiutare ad esplorare le innumerevoli soluzioni
strutturali che consentirebbero di superare le luci in questione con modalità diverse dal viadotto
autostradale. Tuttavia la metto in guardia da soluzioni dilettantesche che mi è
capitato di veder ipotizzate a proposito dell'attraversamento in questione,
come il ponte in pietra da 40 metri di luce libera che, pur essendo molto
intrigante, porta con sé la fastidiosa conseguenza di avere la necessità di un'altezza pari almeno alla
metà della luce libera.
Questo significa che per ogni campata da 40 metri il ponte con arco a tutto
sesto in pietra (come gli esempi citati da qualcuno) si eleverebbe di almeno 20
metri dal piano di campagna più qualche altro metro di spessore dell'arco
stesso, e anche realizzando degli archi fortemente ribassati le altezze che
verrebbero raggiunte sarebbero di entità talmente esorbitante da far impallidire i 6 metri del viadotto
progettato.
Per quanto riguarda il "giuridicamente possibile" la
voglio guidare come un novello Virgilio negli oscuri meandri delle regole dei
Contratti Pubblici, la prego non si inalberi giovane Magi, ho detto proprio i
Contratti Pubblici, riferendomi proprio al Codice dei Contratti Pubblici e non
alla Legge Quadro relativa agli appalti di Lavori Pubblici n. 109/1994 che
qualcuno voleva riesumare nonostante non sia più in vigore da oltre 10 anni.
Possiamo al limite confrontare il vecchio Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. 163/2006) con il nuovo testo normativo (D.Lgs. 50/2016) che
però non porta nella rubrica l'appellativo di Codice dei Contratti, sebbene si
tratti esattamente di questo.
Le norme di riferimento, quelle che ci aiuteranno a risolvere il
suo pressante quesito, si trovano in diversi articoli di legge e regolamento:
D.Lgs. 163/2006: Art. 93 comma 3: Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
D.Lgs. 50/2016: Art. 23 comma 5: Il progetto di
fattibilità tecnica ed
economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto
tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni
da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi
compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
Come è possibile osservare, si tratta, in entrambi i casi, di un
livello progettuale in cui vengono individuate le esigenze da soddisfare,
vengono stimati i costi, vengono effettuate delle indagini di prima
approssimazione, vengono redatti degli schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare.
In questa fase, dunque, si tende a dimostrare, per mezzo di
un'attività progettuale per schemi, che esiste una soluzione tecnica in grado
di soddisfare quelle esigenze a quei costi.
Dunque, sulla base di queste disposizioni, nessuno è autorizzato
a dedurre che il Progetto Preliminare sia "definitivo".
Questa "definitività" si concretizza invece nel
Progetto Definitivo che, a norma dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
dovrà essere redatto sulla base delle disposizioni dell'art. 23 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, e cioè:
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Tali indicazioni sono meglio sviluppate dall'art. 24 del D.P.R.
207/2010:
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle
indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di
eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini
dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.
Quindi è nel Progetto Definitivo che si individuano compiutamente
i lavori da realizzare, pur mantenendo il rispetto delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni del progetto preliminare. Come
vede, egregio Sig. Magi, non è presente né la parola "obbligo", né
"prescrizione", ma solo termini decisamente più blandi come criteri
(che per natura hanno carattere generale), indirizzi e indicazioni. È presente
anche la parola "vincoli", e infatti laddove il Progetto Preliminare
avesse individuato (non imposto, perché non rientra fra le sue prerogative) dei
vincoli, questi ovviamente dovranno essere rigorosamente rispettati anche nelle
successive fasi progettuali. Nel nostro caso sono vincoli: quello di spesa,
quelli paesaggistici, quelli idrogeologici, ecc.
A proposito, come potrà notare, il Regolamento precisa meglio
quanto espresso in legge (il Regolamento non può essere in contrasto con la
legge), e anche qui si fa riferimento alle "indicazioni" del Progetto
Preliminare e della Conferenza di Servizi.
Altro aspetto di grande rilievo è il livello di definizione
progettuale. Nella Progettazione Definitiva non si parla più di "schemi
grafici", bensì di elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano
significative differenze tecniche e di costo.
Quindi il Progetto Definitivo è quello che fissa definitivamente
il "progetto", benché anche in questo caso si lascia aperta la
possibilità di apportare delle "differenze" nel passare al progetto
esecutivo, ma a condizione che che tali differenze non siano significative.
Ma quindi se dal Definitivo all'Esecutivo si possono
apportare delle "differenze" purché non significative, sarà mai
possibile apportare delle "differenze significative" dal Preliminare
al Definitivo?
Basterebbe il principio che "ove la legge non vieta, allora
consente" per rispondere affermativamente, ma in questo caso specifico il
Regolamento lo ha pure detto espressamente. Infatti all'art. 25 del D.P.R.
207/2010 ha esplicitamente ammesso le variazioni apportate in sede di
Definitivo rispetto alle indicazioni del Progetto Preliminare:
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto
del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici
attesi.
2. In particolare la relazione [...]:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le
scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul
territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali
prescelti, nonché i
criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
[...]
g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene
le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel progetto preliminare;
Insomma, non può sollevarsi alcun dubbio sulle possibilità di
modifica nel passaggio dalla fase del Preliminare a quella del Definitivo. Ciò
che devono essere rispettate sono le finalità dell'intervento, il livello qualitativo,
i costi e i benefici attesi, oltre ai vincoli e i tetti di spesa.
Alla luce di quanto esposto posso esprimerle il mio modestissimo
parere. La rotonda in quota non rientra in nessuno dei limiti e dei vincoli
sopra evidenziati e personalmente non la ritengo necessaria in quanto i flussi
di traffico a Poggio dei Pini non ne giustificano l'inserimento. Per quanto
riguarda "forma e materiali" la risposta non ho bisogno di darla io,
in quanto è la legge stessa che ne prevede la modificabilità in funzione dei
criteri di progettazione seguiti in sede di Progetto Definitivo, come sopra
evidenziato, mentre per lo strallo e la campata unica credo che il problema non
sia legato alla materia dei lavori pubblici, assolutamente superabile, bensì
alle prescrizioni della soprintendenza che, alla luce del "finto parere
favorevole" rilasciato per la soluzione proposta, potrebbe trovare il
ponte strallato ancora peggiore di quello progettato.
Sperando, con questo mio contributo, di aver posto
definitivamente fine al teorema della cristallizzazione del Progetto
Preliminare, spero che si inizi a preparare l'incontro con l'Assessore
Maninchedda ragionando sulle modifiche che si possono
"effettivamente" proporre in sede di Definitivo per ridurre
l'impatto, con la precisazione che è da evitare la tendenza a diventare tutti
noi "progettisti di ponti", visto che siamo già abbastanza oberati
dai nostri precedenti incarichi di allenatori della Nazionale di Calcio e di
Ministri dell'Economia e Finanze.
Le proposte devono riguardare le strategie da porre in campo per
far sì che la progettazione Definitiva segua con maggiore cura l'attenuazione
dell'impatto con l'ambiente circostante, lasciando che le soluzioni tecniche
siano individuate da chi fa quel lavoro e non da Assessori regionali o
Consiglieri comunali, i quali possono solo fare delle proposte di abbellimento
e di architettura paesaggistica con la stessa competenza con cui hanno nei
tempi passati selezionato la Nazionale di calcio e predisposto le manovre di
bilancio per riportare la crescita del PIL sopra l'uno percento.
Cordiali saluti
Roberto Trudu
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