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domenica 5 marzo 2017

Il progetto preliminare si può modificare - BIS

di Roberto Trudu
Gent.mo Sig. Magi, pur umanamente sorridendo per il suo goffo tentativo di "scroccarmi" una consulenza gratuita, sarei professionalmente tentato di declinare la sua richiesta. Tuttavia comprendo l'italica abitudine di ritenere il lavoro e le ore di studio altrui, merce priva di valore e disponibile per chiunque ritenga di poterne approfittare, e perciò non mi esimerò dal dedicare a Lei e al suo impellente desiderio di conoscenza una minima parte del mio tempo.


Vengo al suo quesito: Se io volessi nella elaborazione del progetto definitivo modificare sostanzialmente il progetto preliminare immaginando (ammesso e non concesso che sia d'accordo tutta la popolazione ) un ponte con strallo a campata unica con forme e materiali totalmente diversi e senza la rotatoria prevista nel progetto preliminare secondo Lei sarebbe tecnicamente è giuridicamente possibile?

A fronte di un tale quesito sono sicuro che la maggior parte dei miei colleghi Le risponderebbe che è assolutamente impossibile, sulla base di tali a dir poco minimali elementi, rispondere con un accettabile livello scientifico. Ma sono sicuro che Lei non apprezzerebbe questa risposta e, anzi, riuscirebbe ad attribuirmi la riprovevole volontà di sfuggire alle domande. Perciò non cercherò rifugio nel pretesto della domanda tranello e mi presterò a questa prova cruciale.

Partiamo dal "tecnicamente possibile". Nella sua istanza, Ella, non da conto se intenda un "tecnicamente possibile" in senso lato, ovvero limitatamente alla tecnica ingegneristica. In questo secondo caso le segnalo che il "nostro" non è esattamente un attraversamento fluviale tra i più sfidanti mai sottoposti alla tecnica ingegneristica, anzi forse è talmente modesto da non richiedere delle tecniche così sofisticate e non certo a basso impatto visivo, quali quelle del ponte strallato, perciò alla domanda se sia tecnicamente possibile è difficile trovare una risposta negativa. Le potrei suggerire soluzioni tecniche nettamente diverse dallo strallo, ma sono sicuro che la S.V. si sarà già fatto aiutare ad esplorare le innumerevoli soluzioni strutturali che consentirebbero di superare le luci in questione con modalità diverse dal viadotto autostradale. Tuttavia la metto in guardia da soluzioni dilettantesche che mi è capitato di veder ipotizzate a proposito dell'attraversamento in questione, come il ponte in pietra da 40 metri di luce libera che, pur essendo molto intrigante, porta con sé la fastidiosa conseguenza di avere la necessità di un'altezza pari almeno alla metà della luce libera. Questo significa che per ogni campata da 40 metri il ponte con arco a tutto sesto in pietra (come gli esempi citati da qualcuno) si eleverebbe di almeno 20 metri dal piano di campagna più qualche altro metro di spessore dell'arco stesso, e anche realizzando degli archi fortemente ribassati le altezze che verrebbero raggiunte sarebbero di entità talmente esorbitante da far impallidire i 6 metri del viadotto progettato.


Per quanto riguarda il "giuridicamente possibile" la voglio guidare come un novello Virgilio negli oscuri meandri delle regole dei Contratti Pubblici, la prego non si inalberi giovane Magi, ho detto proprio i Contratti Pubblici, riferendomi proprio al Codice dei Contratti Pubblici e non alla Legge Quadro relativa agli appalti di Lavori Pubblici n. 109/1994 che qualcuno voleva riesumare nonostante non sia più in vigore da oltre 10 anni.

Possiamo al limite confrontare il vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) con il nuovo testo normativo (D.Lgs. 50/2016) che però non porta nella rubrica l'appellativo di Codice dei Contratti, sebbene si tratti esattamente di questo.


Le norme di riferimento, quelle che ci aiuteranno a risolvere il suo pressante quesito, si trovano in diversi articoli di legge e regolamento:

D.Lgs. 163/2006: Art. 93 comma 3: Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

D.Lgs. 50/2016: Art. 23 comma 5: Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.



Come è possibile osservare, si tratta, in entrambi i casi, di un livello progettuale in cui vengono individuate le esigenze da soddisfare, vengono stimati i costi, vengono effettuate delle indagini di prima approssimazione, vengono redatti degli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.


In questa fase, dunque, si tende a dimostrare, per mezzo di un'attività progettuale per schemi, che esiste una soluzione tecnica in grado di soddisfare quelle esigenze a quei costi.


Dunque, sulla base di queste disposizioni, nessuno è autorizzato a dedurre che il Progetto Preliminare sia "definitivo".


Questa "definitività" si concretizza invece nel Progetto Definitivo che, a norma dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere redatto sulla base delle disposizioni dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e cioè:

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali indicazioni sono meglio sviluppate dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010:

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.


Quindi è nel Progetto Definitivo che si individuano compiutamente i lavori da realizzare, pur mantenendo il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni del progetto preliminare. Come vede, egregio Sig. Magi, non è presente né la parola "obbligo", né "prescrizione", ma solo termini decisamente più blandi come criteri (che per natura hanno carattere generale), indirizzi e indicazioni. È presente anche la parola "vincoli", e infatti laddove il Progetto Preliminare avesse individuato (non imposto, perché non rientra fra le sue prerogative) dei vincoli, questi ovviamente dovranno essere rigorosamente rispettati anche nelle successive fasi progettuali. Nel nostro caso sono vincoli: quello di spesa, quelli paesaggistici, quelli idrogeologici, ecc.

A proposito, come potrà notare, il Regolamento precisa meglio quanto espresso in legge (il Regolamento non può essere in contrasto con la legge), e anche qui si fa riferimento alle "indicazioni" del Progetto Preliminare e della Conferenza di Servizi.



Altro aspetto di grande rilievo è il livello di definizione progettuale. Nella Progettazione Definitiva non si parla più di "schemi grafici", bensì di elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Quindi il Progetto Definitivo è quello che fissa definitivamente il "progetto", benché anche in questo caso si lascia aperta la possibilità di apportare delle "differenze" nel passare al progetto esecutivo, ma a condizione che che tali differenze non siano significative.


Ma quindi se dal Definitivo all'Esecutivo si possono apportare delle "differenze" purché non significative, sarà mai possibile apportare delle "differenze significative" dal Preliminare al Definitivo?


Basterebbe il principio che "ove la legge non vieta, allora consente" per rispondere affermativamente, ma in questo caso specifico il Regolamento lo ha pure detto espressamente. Infatti all'art. 25 del D.P.R. 207/2010 ha esplicitamente ammesso le variazioni apportate in sede di Definitivo rispetto alle indicazioni del Progetto Preliminare:

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione [...]:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;

[...]

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;


Insomma, non può sollevarsi alcun dubbio sulle possibilità di modifica nel passaggio dalla fase del Preliminare a quella del Definitivo. Ciò che devono essere rispettate sono le finalità dell'intervento, il livello qualitativo, i costi e i benefici attesi, oltre ai vincoli e i tetti di spesa.


Alla luce di quanto esposto posso esprimerle il mio modestissimo parere. La rotonda in quota non rientra in nessuno dei limiti e dei vincoli sopra evidenziati e personalmente non la ritengo necessaria in quanto i flussi di traffico a Poggio dei Pini non ne giustificano l'inserimento. Per quanto riguarda "forma e materiali" la risposta non ho bisogno di darla io, in quanto è la legge stessa che ne prevede la modificabilità in funzione dei criteri di progettazione seguiti in sede di Progetto Definitivo, come sopra evidenziato, mentre per lo strallo e la campata unica credo che il problema non sia legato alla materia dei lavori pubblici, assolutamente superabile, bensì alle prescrizioni della soprintendenza che, alla luce del "finto parere favorevole" rilasciato per la soluzione proposta, potrebbe trovare il ponte strallato ancora peggiore di quello progettato.


Sperando, con questo mio contributo, di aver posto definitivamente fine al teorema della cristallizzazione del Progetto Preliminare, spero che si inizi a preparare l'incontro con l'Assessore Maninchedda ragionando sulle modifiche che si possono "effettivamente" proporre in sede di Definitivo per ridurre l'impatto, con la precisazione che è da evitare la tendenza a diventare tutti noi "progettisti di ponti", visto che siamo già abbastanza oberati dai nostri precedenti incarichi di allenatori della Nazionale di Calcio e di Ministri dell'Economia e Finanze.

Le proposte devono riguardare le strategie da porre in campo per far sì che la progettazione Definitiva segua con maggiore cura l'attenuazione dell'impatto con l'ambiente circostante, lasciando che le soluzioni tecniche siano individuate da chi fa quel lavoro e non da Assessori regionali o Consiglieri comunali, i quali possono solo fare delle proposte di abbellimento e di architettura paesaggistica con la stessa competenza con cui hanno nei tempi passati selezionato la Nazionale di calcio e predisposto le manovre di bilancio per riportare la crescita del PIL sopra l'uno percento.



Cordiali saluti

Roberto Trudu

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