Questo Blog è stato creato per scambiare informazioni, idee, proposte e materiali tra residenti del comune di Capoterra. Si invitano i lettori a firmare i propri commenti o articoli con nome e cognome. Potete inviare i vostri articoli al seguente indirizzo: giorgio.plazzotta@gmail.com

lunedì 11 febbraio 2008

Chiarezza sulla revoca

di Franco Magi

Ritengo sia indispensabile fare chiarezza su alcuni aspetti inerenti la revoca del Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che continuino a circolare insinuazioni ed illazioni che tendono principalmente ad incutere paura psicologica nei confronti dei Soci, secondo le quali i soci votanti sarebbero responsabili nei confronti degli Amministratori qualora non vi fosse la giusta causa di revoca.
Premesso che la giusta causa di revoca esiste, è stata documentata in un parere legale pro veritate reso in forma scritta e sarà corroborata da ulteriori motivi nella delibera predisposta per l'assemblea di sabato 16 febbraio, vale la pena in questa sede di sottolineare come in nessun caso il Socio votante può essere chiamato a rispondere del Suo voto: infatti, come appare evidente dalle sentenze giurisprudenziali in materia, "La revoca dell'amministratore, al pari della nomina, è un atto riferibile alla società, la quale esprime la propria volontà di rescindere il mandato ad amministratore per il tramite dell'assemblea; sulla società dunque grava l'eventuale responsabilità risarcitoria per revoca senza giusta causa, pertanto alla società spetta la legittimazione passiva rispetto all'azione dell'amministratore volta ad ottenere la declaratoria dell'inesistenza di una giusta causa di revoca ed il conseguente risarcimento dei danni, mentre il socio che abbia semplicemente concorso mediante il voto alla formazione della volontà societaria, non può per ciò solo essere chiamato a rispondere dei danni, neppure qualora sia l'unico azionista" Trib. Napoli, 10/05/2001; ovvero, qualora ve ne fosse bisogno "deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del socio denunziante dall'amministratore di società di capitali revocato dalla carica a seguito di denunzia ex art. 2409 c.c." Trib. Saluzzo, 18/05/1999.
Vorrei infatti che, al di là delle contrapposizioni di merito sull'operato degli attuali Amministratori, rimanesse comunque fermo questo fondamentale principio.
Il socio può e deve liberamente esprimere il suo consenso o dissenso in merito alla delibera di revoca, ma paventare presunte responsabilità derivanti dal suo voto è scorretto è preoccupante.

Immagine: !!K2208

7 commenti:

Giorgio Plazzotta ha detto...

Franco, tanto per capirci questa normativa si applica alle Soc. Cooperative come la nostra? Non vorrei ci fossero differenze dipendenti dal tipo di società.

Anonimo ha detto...

Essendo la nostra una società di capitali, ovviamente si applica anche alla nostra.
Così mi è stato confermato anche dall'avvocato, che venerdì sarà presente e risponderà a tutte le domande che i Soci riterranno opportuno proporre.
Franco Magi

Anonimo ha detto...

SOCIETÀ DI CAPITALI

Sono organizzate sulla base del capitale della società (capitale sociale). I soci non hanno diritti sul patrimonio della società (patrimonio sociale) e i loro poteri non sono legati al conferimento individuale nel capitale sociale, ma sono stabiliti nell’atto costitutivo. La società di capitali è amministrata da appositi organi: per questo la responsabilità dei soci è di norma limitata.
Le società di capitali hanno personalità giuridica, ovvero completa autonomia rispetto alle persone dei soci, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni.
Esse possono assumere la forma di società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e società cooperativa (s.c.).

Franco Magi

Anonimo ha detto...

Buongiorno,
scusate l'intromissione. Non entro nel merito della opportunità di revoca degli attuali amministratori non essendo informato in maniera precisa dei fatti.
Credo invece di poter entrare nel merito degli stralci di sentenze (?) riportate dal Sig.Magi.
L'articolo 2409 riguarda la denunzia al tribunale in caso di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di amministratori e sindaci. Si tratta pertanto di una fattispecie diversa rispetto alla revoca da parte dei soci. Si tratta inoltre di un intendimento antecedente il 2003 anno in cui il presente articolo è stato modificato dalla riforma del diritto societario. Riguardo la sentenza del tribunale di Napoli (abbastanza datata anch'essa) occorrerebbe contestualizzarla. Il fatto che faccia riferimento anche ad un unico azionista mi fa sorgere poi qualche dubbio sull'applicabilità ad una cooperativa. Potrebbe gentilmente darci qualche altra informazione?
Seguo il blog da un pò ma adesso che si entra nella mia materia :-)
Pronto comunque a essere smentito aspetto opinioni.
Grazie

Emanuele Meloni

Anonimo ha detto...

Gentile Sig. Meloni,
la Sua "intromissione" è ben gradita, perché stimola l'approfondimento di una materia che è molto complessa.
Materia che Lei stesso ci riferisce essere la Sua.
Io ho premesso che tali informazioni mi giungono dal legale che venerdì sarà presente alla riunione che abbiamo indetto, alla quale Lei naturalmente è invitato, ma non posso sottacere che, nel caso in cui avesse elementi diversi da quelli portati ad esempio, dovrebbe Lei stesso contestualizzare l'argomento e citare sentenze dalle quali si evince la responsabilità personale del socio (e non della società) per la votazione.
Per quanto il diritto societario non sia la mia materia, mi sento di condividere in pieno le valutazioni già discusse, ma ho provveduto a girare via e-mail il Suo corretto e cortese dubbio affinché possa trovare una risposta più approfondita.
Sempre che, nelle more, Lei stesso ci produca un pronunciamento di segno opposto.
La ringrazio per il contributo, e - pur non conoscendola di persona, la saluto

Franco Magi

p.s.
sono ancora in attesa che il sig. Simone Mancini, recentemente intervenuto nel blog qualificandosi esperto in privacy (avrebbe, a suo dire, addirittura contribuito alla stesura di un parere del Garante!!!) ci comunichi in quale veste!!!

Giorgio Plazzotta ha detto...

Sia Simone Mancini che Emanuele Meloni non sono soci e non risultano neanche professionisti in campo legale. Strano.
Gradita sarebbe una loro breve presentazione. Mi scuso anticipatamente con loro ma purtropo questo blog è già stato fatto oggetto di azioni di sabotaggio in passato. Mi farebbe comunque piacere conoscere le persone che hanno a cuore le sorti di questo luogo.

Giorgio Plazzotta ha detto...

Ok. è ufficiale. Un individuo si diverte a sabotare il blog inserendo commenti sotto falso nome. Siamo arrivati addirittura al Mario Rossi, nemmeno un po di fantasia ...

Per questo motivo da adesso per inserire commenti bisognerà essere utenti registrati. Mi scuso con tutti per questo ulteriore fastidio ma sapete com'è la storia di quella signora che è sempre gravida ...

Se incontrate difficoltà potete inviare il vostro commento via email all'indirizzo del BLOG. Grazie

Post più popolari